Negli ultimi giorni è uscita su diversi media (per lo più dell’ambiente Internet) la segnalazione del parere della Banca D’Italia rispetto alle crittovalute.
Si sono trovati anche titoli abbastanza allarmistici, come di abitudine spesso fa questo settore. (es: “Bankitalia sconsiglia l’acquisto di Bitcoin” – Repubblica )
Qui i due documenti completi:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf
Tratteremo ora alcuni punti presenti in questi documenti (partendo in ordine dal primo) che possono essere di relativa importanza:
Le c.d. valute virtuali (VV) sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica.
Quanto detto qui è corretto, se non che la maggior parte delle persone vicino all’ambiente non considera il Bitcoin e e le crittovalute “virtuali”, ma sorvoliamo ora su questo punto.
Esse non sono necessariamente collegate a una valuta
avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di
investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente.
Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica.
Quanto detto qui è anch’esso corretto.
Punta a differenziare ciò che viene definito come moneta elettronica, che si tratta invece della normale moneta legale, che in italia è l’Euro, ma in formato elettronico (sui conti bancari, carte di credito/debito, paypal ecc …)
Quando indica per le normali valute (tipo Euro) “avente corso legale”, o “moneta legale”, non intende dire che in contrapposizione le crittovalute sono “illegali”, ma che semplicemente i cittadini italiani non sono “costretti” ad accettarle per farsi pagare la vendita di beni/servizi, coprire debiti contratti in valuta Euro, pagarci le tasse.
Il Bitcoin e le crittovalute in generale sono e rimangono un tipo di moneta di uso volontario.
In particolare, l’EBA ha individuato numerosi profili di rischio derivanti dall’utilizzo o dalla detenzione delle VV. Essi sono rilevanti per gli utilizzatori (consumatori, investitori e merchant), per i partecipanti al mercato – piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali (wallet providers) – per gli intermediari e le autorità di regolamentazione, oltre che per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti. Alcuni di tali rischi si sono già concretizzati in gravi perdite o furti di VV per la clientela, nel fallimento di piattaforme di scambio o in attività di riciclaggio e altre condotte criminali (3 ). Secondo l’Autorità Bancaria Europea, i rischi individuati superano i possibili benefici che le VV potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria.
Qui viene riportato quanto indicato dall’EBA nel precedente documento da loro rilasciato.
L’EBA scoraggia, ma non vieta, l’uso delle crittovalute anche alle normali utenze, e la Banca D’Italia si conferma di questa veduta.
Auspicando un intervento delle istituzioni europee, l’EBA ha evidenziato la necessità di
definire, nel lungo periodo, un quadro normativo armonizzato, che riservi l’operatività in VV a
soggetti autorizzati e definisca, tra l’altro, requisiti in materia di capitale e governance dei
partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela.
Si punta ad avere un quadro normativo omogeneo, cioè che sia comune fra tutti gli istituti bancari e le varie nazioni appartenenti all’eurozona.
Nel breve termine, ha ravvisato
l’urgenza di mitigare i rischi derivanti dall’interazione tra gli schemi di VV e i servizi
finanziari regolamentati ed ha, pertanto, invitato le Autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare
gli intermediari dall’acquistare, detenere o vendere VV. In tale contesto, gli intermediari
potrebbero invece continuare a offrire a soggetti operanti nel settore delle VV, le attività e i
servizi finanziari alla cui prestazione sono autorizzati.
E’ indicato e riconfermato che si scoraggiano i servizi intermediari (che potremo individuare nei vari istituti bancari attivi in Italia) da fare uso diretto di crittovalute.
Viene però lasciata libera la possibilità di fornire servizi a soggetti operanti nel settore, quali ad esempio “un exchange”.
Quindi non troverete banche che forniscono servizi legati alle crittovalute (come è già attualmente), ma saprete che nel caso vogliate far uso dei loro servizi, il vostro essere a contatto e/o fare uso di crittovalute non pregiudicherà questa possibilità. (certo, questo dipenderà anche dalle scelte delle singole banche)
Nella situazione di incertezza avutasi fino ad ora, questa è sicuramente una buona notizia.
La Banca d’Italia condivide l’opinione dell’EBA di scoraggiare le banche e gli altri
intermediari vigilati dall’acquistare, detenere o vendere VV.
Sempre agli istituti bancari viene vivamente sconsigliato e si scoraggiano dall’offrire direttamente servizi legati alle crittovalute.
Ancora viene vivamente scoraggiato l’uso diretto delle crittovalute e servizi allegate agli istituti bancari italiani.
Banca d’Italia vanno quindi invitati a valutare con attenzione i rischi indicati dall’EBA e a
considerare che:
– in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle
VV, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del
patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari;
– le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare,
nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente
sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt.
130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB
per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di
investimento).
Le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia devono rendere edotti di tale
orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle VV, prima di
intraprendere operazioni della specie con essi.
Resta inteso che, nei confronti di tali soggetti potranno continuare a essere prestati i
servizi finanziari autorizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in
materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni
fornite dalla UIF.
La Banca d’Italia, in relazione al coinvolgimento delle banche e degli altri intermediari da
essa vigilati nel comparto delle VV, si riserva di assumere o proporre misure specifiche di
carattere prudenziale.
In sostanza, si riconferma ancora che chi farà uso delle crittovalute, dovrà rispettare le norme presenti per le normali valute legali.
Gli intermediari / istituti bancari dovranno mettere al corrente i propri clienti dei rischi dell’uso delle crittovalute.
Con questo passaggio equipara le crittovalute agli strumenti finanziari, per cui vige l’obbligo di informativa esaustiva al cliente.
Viene lasciato comunque libero questo spazio per enti/soggetti attivi sul settore.
Nel secondo documento viene trattato l’aspetto dell’uso delle crittovalute a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In tal senso si invitano i servizi bancari e operatori attivi nel settore a segnalare operazioni sospette che possano ricadere in questi due aspetti.
Tali operatività devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al
coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili.
Le operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto dovranno essere segnalate all’Unità
di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno stesso
nell’apposita sezione della segnalazione, in conformità con quanto indicato nelle istruzioni per la
compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, sensibilizzare il personale e i collaboratori
incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni operative.
Ripetendo, l’uso diretto delle crittovalute da parte di enti intermediari e istituti bancari viene sì scoraggiato, ma non viene vietato la fornitura di conti e servizi finanziari a soggetti di questo mercato/ambiente.
Visto che prima di queste comunicazioni, banche che fornissero servizi con le crittovalute non ve ne erano, su questo aspetto non ci saranno cambiamenti.
Per quanto riguarda invece chi aveva intenzione di aprire servizi legati alle crittovalute, e avesse timore ad aprire conti in Italia, o si fosse già trovato porte chiuse, è probabile che le cose cambieranno in meglio.
Per un ipotetico comune servizio di exchange questa sarà probabilmente una buona notizia.
Questo comunque potremo dire che va ancora nella direzione auspicata dagli appartenenti all’associazione e in generale della comunità Bitcoin.
Dove cioè un eventuale regolamentazione dovrebbe puntare principalmente a definire il comportamento degli intermediari fra il mondo delle monete fiat (euro, dollari ecc …) e le crittovalute.
Lasciando quindi libero il mercato delle crittovalute di definirsi, auto-regolamentarsi ed evolversi.
Rimarrà comunque sempre attiva la nostra attenzione per individuare e segnalare eventuali paletti virtuali che possano limitare la concorrenza fra vari enti.
Il nostro principale timore è che una regolamentazione troppo stringente potrebbe portare ad una grossa limitazione delle offerte di servizi e prodotti, aumentandone i prezzi, calandone la qualità e creando possibili situazioni di cartello.